(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 17
                         del 22 aprile 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione Umbria, al fine del raggiungimento degli obiettivi
di tutela della salute dei cittadini e di creazione di un moderno  ed
integrale  sistema  di  sicurezza  sociale previsto dall'art. 6 dello
Statuto, con la presente legge  stabilisce  norme  volte  a  limitare
l'infezione  da Human Immunodeficiency Virus e altre infezioni virali
sangue correlate e il fenomeno dell'abbandono di siringhe usate.